Direttivo in carica dell' A.S.D. Circolo Tennis Melfi

L’assemblea del circolo tennis si riunisce periodicamente per discutere su come migliorare costantemente le attività del proprio statuto ed in particolare ogni due anni vota le cariche del proprio direttivo.
Ecco qui il Direttivo attualmente in carica.

Sergio Francese

Sergio Francesce

Presidente
michele calice

Michele Calice

Vicepresidente, Direttore Commerciale con delega ai rapporti istituzionali
andrea moccia

Andrea Moccia

Consigliere con delega alla comunicazione
gianluca caputo

Gianluca Caputo

Segretario
gianluca venezia

Gianluca Venezia

Responsabile impianti
simona sassone tesoriere

Simona Sassone

Tesoriere

STATUTO

CAPO I
COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita una Associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione CIRCOLO TENNIS MELFI, che nel prosieguo del presente statuto è indicata anche con il termine “Associazione”.

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede operativa a Melfi (PZ), alla ex Contrada S. Abruzzese, ora via F. Bagnale. La sede legale dell’Associazione, invece, corrisponde e corrisponderà al domicilio del legale rappresentante p.t. (Presidente) dell’Associazione. Alla data di approvazione del presente, la sede legale dell’Associazione è sita a Melfi (PZ) in Via Foggia n. 174.

Articolo 3 – Scopi

L’Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

L’Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:                        

  • la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
  • la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato;

L’Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 
L’Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l’organizzazione di: 

  • attività sportive anche non agonistiche, sociali culturali e ricreative;
  • l’istituzione e la gestione di corsi di formazione, avviamento e specializzazione al tennis;

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà: 

  • gestire impianti privati e pubblici, in concessione, convenzione o appalto, destinati alla pratica del tennis e di altre discipline sportive complementari o comunque ausiliarie;
  • gestire posti di ristoro (per la somministrazione di alimenti e bevande) di servizio agli impianti sportivi utilizzati esclusivamente dai soci;
  • organizzare manifestazioni culturali, ricreative e viaggi per i propri soci;
  • compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari ritenute dall’organo amministrativo utili e/o necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.       

Articolo 5 – Affiliazione F.I.T.

L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.

L’Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.    

I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva

La Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.          

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II
ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Collegio Sindacale, se nominato dall’assemblea;
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione.       

Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea degli associati è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell’avviso predetto presso la sede sociale.           
L’avviso deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell’Assemblea.        
L’Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.         
La convocazione dell’Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto. 

Articolo 9 – Partecipazione all’Assemblea

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.            

La partecipazione dell’associato all’Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità  di delega solo ad altri associati aventi diritto al voto; ciascun associato tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 – Costituzione dell’Assemblea

L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:  

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati iscritti aventi diritto al voto;       
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto al voto.

L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:        

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati iscritti aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e per delega aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea

Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria:   

  • approvare la relazione del Consiglio di amministrazione sull’attività  dell’anno trascorso;
  • eleggere, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, nonché, se ritenuto opportuno, il Collegio Sindacale;
  • approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
  • approvare i programmi dell’attività  da svolgere;
  • decidere su tutte le questioni che il Consiglio di amministrazione ritiene opportuno di sottoporre su quelle proposte dagli associati;

Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria:         

  • deliberare le modificazioni statutarie;
  • deliberare lo scioglimento dell’associazione e nominare i liquidatori;

Le proposte degli associati debbono essere comunicate al Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere inserite nell’ordine del giorno nell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione,devono essere approvate con il voto favorevole della metà  più uno dei voti espressi dai soci partecipanti (esclusi gli astenuti).           
Le deliberazioni dell’Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

  • in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà  più uno di tutti gli associati partecipanti aventi diritto al voto;
  • in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati partecipanti aventi diritto al voto.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell’Associazione, previa affissione nei locali dell’associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.

Articolo 13 – Eleggibilità  – Incompatibilità 

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati iscritti.           
I componenti del Collegio sindacale non possono rivestire altre cariche associative.                    
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 4 (quattro) anni.     
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.         
L’elezione delle cariche sociali avrà  luogo subito dopo la fine dell’assemblea dei soci ed entro il termine fissato dall’assemblea, su indicazione del Presidente, che non potrà essere superiore a 2 (due) ore.        

Per le suindicate finalità l’assemblea, su indicazione del Presidente, nominerà un collegio elettorale, composto da 3 (tre) membri di cui uno con le funzioni di Presidente.

Le elezioni alle cariche sociali avverranno nella mese di Giugno. 

Coloro che ritengono candidarsi alla carica di Presidente, di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale devono farlo presente all’assemblea, rilasciando specifica dichiarazione scritta entro il termine di 1 (un) ora dall’inizio dell’assemblea. Il candidato alla carica di Presidente dovrà indicare, insieme alla sua candidatura, una lista ad esso collegata in cui devono essere indicati minimo 2 (due) e massimo 6 (sei) (era quattro) candidati al Consiglio di Amministrazione. Almeno un membro della lista, ovvero il Presidente, deve essere un socio di sesso femminile dell’Associazione.           

I soci votanti potranno esprimere, per l’elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, la propria preferenza, indicando sulla scheda di voto il nominativo (almeno il cognome) del candidato alla carica di Presidente. Il voto espresso nei confronti del candidato Presidente sarà conseguenzialmente abbinato anche alla lista collegata al Presidente prescelto e relativa ai candidati come membri al Consiglio di Amministrazione.    

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione saranno eletti in base al Presidente candidato e alla relativa lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di esatta parità di voti tra due o più candidati Presidente e delle relative liste, sarà indetto turno di ballottaggio, entro 7 (sette) giorni dal primo turno di votazione, tra i candidati Presidente e le collegate liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione aventi lo stesso numero di voti.  

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano provvederanno con immediatezza a convocare l’assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche sociali, entro e non oltre 60 giorni.

Articolo 14  Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da minimo 3 (tre) a massimo 7 (sette) consiglieri compreso il Presidente.     

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.    

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all’anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri. 

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, conferisce deleghe e poteri ai suoi membri.          

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.
Tra l’altro il Consiglio di amministrazione:  

  • predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea, la relazione sull’attività associativa ed i programmi dell’attività da svolgere;
  • determina l’ammontare dei contributi degli associati;
  • stabilisce la data e l’Ordine del Giorno dell’Assemblea;
  • esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
  • emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l’organizzazione dell’attività associativa;
  • approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione amministra il patrimonio associativo;
  • gestisce l’Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea;
  • delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Articolo 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento dell’Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 17 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell’esazione delle entrate, della tenuta dell’aggiornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se eletto dall’assemblea, è composto da 3 (tre) membri effettivi scelti liberamente tra gli associati che hanno dato la loro candidatura a tale organo sociale e che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
I sindaci durano in carica 4 (quattro) anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione.        
Il Collegio Sindacale:

  • ha il controllo della gestione contabile dell’Associazione e presenta una relazione all’Assemblea sui controlli effettuati;
  • esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
  • deve comunicare per iscritto al Consiglio di amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III
ASSOCIATI

Articolo 20 – Associati – Atleti aggregati

L’Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del presente statuto.
Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 – Ammissione alla Associazione

L’ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
– presentazione della domanda;
– pagamento dei contributi associativi;
– accettazione senza riserve del presente statuto;
– accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione;
Il Consiglio di amministrazione può emanare norme particolari per l’ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 – tesseramento alla F.I.T.

Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura della Associazione.

Articolo 23 – Cessazione di appartenenza alla Associazione

La qualifica di associato si perde:    
– per dimissioni presentate per iscritto, senza alcun termine di preavviso; 
– per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;         
– per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli. Il provvedimento è comunicato all’interessato a mezzo lettera raccomandata o altra forma.

CAPO IV
FONDO COMUNE – BILANCIO

Articolo 24 – Fondo comune – Entrate

Il Fondo comune è costituito:

  • dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
  • da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
  • dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali della Associazione sono costituite:        

  • dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 25 – Contributi degli Associati

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.         
Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per ulteriori sessanta giorni dall’invito comporta la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

L’esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.      

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.      

Entro il 31 Ottobre egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività che si intende svolgere nell’esercizio successivo.     

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell’art.22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell’Associazione per tutto l’esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3.    

Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V
DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

Sia la F.I.T. sia l’Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l’una dall’altra.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:    

  • ammonizione;
  • sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
  • radiazione

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell’addebito e deve garantire il diritto di difesa dell’incolpato.

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

  • della Associazione;
  • degli amministratori;
  • dei tesserati F.I.T. della Associazione;

Articolo 31 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 – Collegio arbitrale

Gli associati e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle loro controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art.809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli artt. 61 e 62 dello statuto e gli artt. 108 e 109 del Regolamento di Giustizia della federazione Italiana Tennis.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

L’Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati e gli atleti aggregati, dal momento dell’ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI
SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio della Associazione

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36 – Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.